Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento comunitario relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che obbliga l’esercente ad informare il consumatore sulla presenza o meno dei cosiddetti allergeni nei propri prodotti e /o piatti.
Lo scorso 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti.
Il decreto entrerà in vigore il 9 maggio 2018.
Le disposizioni di maggior interesse per le imprese riguardano:
- l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati: sul menù, su apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
- la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella prevista dalla norma (da 1.000 a 8.000 euro);
- la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. L’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto;
- l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.
La normativa prevede che le indicazioni sugli allergeni devono essere fornite sia per i cibi che per le bevande. Naturalmente se una bevanda o un cibo non contengono allergeni, come ad esempio il caffè o la bistecca, non occorrerà fornire alcuna indicazione.
Le imprese dovranno affiggere UN CARTELLO INFORMATIVO che, posto in maniera visibile nel locale, avviserà gli utenti che i cibi e le bevande che vengono somministrate possono contenere allergeni, invitando coloro che soffrono di allergie o di intolleranze ad avvisare il personale di servizio e/o a consultare l’elenco specifico.