Il D.L. n. 148/2017, convertito successivamente con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle bis”.
Possono essere definiti i carichi affidanti all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
• gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada per queste saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).
• le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Il pagamento delle somme, per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, può avvenire in un’unica soluzione con il versamento di quanto dovuto entro luglio 2018 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 5 rate di pari importo scadenti a:
• luglio 2018;
• settembre 2018;
• ottobre 2018;
• novembre 2018;
• febbraio 2019.
Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 può avvenire in un’unica soluzione con il versamento di quanto dovuto entro ottobre 2018 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 3 rate scadenti a:
• ottobre 2018;
• novembre 2018;
• febbraio 2019.

Per aderire alla sanatoria occorre presentare istanza di adesione, entro il 15 maggio 2018.
L’Agenzia Entrate – Riscossione provvederà a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 30 giugno 2018 per i carichi affidati nel 2017 o entro il 30 settembre 2018 per quelli affidati dal 2000 al 2016.
Nel caso in cui la definizione faccia riferimento a un debito oggetto di dilazione in corso al 24 ottobre 2016 con rate 2016 non saldate, il contribuente deve procedere a regolarizzare i versamenti dovuti entro luglio 2018; dopo l’avvenuto pagamento, il contribuente riceverà entro settembre 2018, una seconda comunicazione con le somme da versare per il perfezionamento della definizione agevolata.
È possibile, invece, accedere alla “rottamazione” se non si è in regola con i pagamenti di rateizzazioni concesse per i carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

A seguito della presentazione della dichiarazione:
• saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
• per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un’istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
• saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.