Il D.L. n. 148/2017, convertito successivamente con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle bis”.
Possono essere definiti i carichi affidanti all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
• gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada per queste saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).
• le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Il pagamento delle somme, per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, può avvenire in un’unica soluzione con il versamento di quanto dovuto entro luglio 2018 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 5 rate di pari importo scadenti a:
• luglio 2018;
• settembre 2018;
• ottobre 2018;
• novembre 2018;
• febbraio 2019.
Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 può avvenire in un’unica soluzione con il versamento di quanto dovuto entro ottobre 2018 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 3 rate scadenti a:
• ottobre 2018;
• novembre 2018;
• febbraio 2019.

Per aderire alla sanatoria occorre presentare istanza di adesione, entro il 15 maggio 2018.
L’Agenzia Entrate – Riscossione provvederà a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 30 giugno 2018 per i carichi affidati nel 2017 o entro il 30 settembre 2018 per quelli affidati dal 2000 al 2016.
Nel caso in cui la definizione faccia riferimento a un debito oggetto di dilazione in corso al 24 ottobre 2016 con rate 2016 non saldate, il contribuente deve procedere a regolarizzare i versamenti dovuti entro luglio 2018; dopo l’avvenuto pagamento, il contribuente riceverà entro settembre 2018, una seconda comunicazione con le somme da versare per il perfezionamento della definizione agevolata.
È possibile, invece, accedere alla “rottamazione” se non si è in regola con i pagamenti di rateizzazioni concesse per i carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

A seguito della presentazione della dichiarazione:
• saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
• per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un’istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
• saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.