Dal 1.07.2018 ai sensi della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), al fine di dedurre il costo e detrarre l’IVA, sugli acquisti di carburante, il titolare di partita IVA (società o ditta individuale), non potrà più pagare il rifornimento di carburante in contanti, ma dovrà utilizzare carte di credito, bancomat o carte prepagate.

La norma, infatti, dispone che le spese per carburante per autotrazione, perciò sia quelle deducibili al 100% perché relative a veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nella propria attività d’impresa (es. taxi), sia quelle deducibili nel limite del 20% perché relative a veicoli utilizzati a uso promiscuo, sono deducibili nelle misure appena citate solo se pagate con carte di credito, debito o prepagate.

Viene allineata tale disposizione anche alla detraibilità dell’IVA. Infatti, viene disposto che l’IVA relativa al rifornimento di carburante sia detraibile nella misura del 40% per i veicoli a uso promiscuo e nella misura del 100% per i veicoli a uso esclusivo, soltanto se l’avvenuta effettuazione dell’operazione è provata dal pagamento mediante carte di credito, debito o prepagate.

Pertanto sempre a partire dal 1.07.2018, viene abolita la scheda carburante.

A seguito di quanto sopra, per gli esercenti di impianti stradali di distribuzione viene introdotto l’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti passivi IVA che si riforniscono.