Entro il 1° aprile 2019 (la data originaria del 31 marzo quest’anno cade di domenica), gli enti non commerciali sono tenuti a presentare un “nuovo” modello EAS qualora siano intervenute, nel 2018, variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Tuttavia, detta comunicazione non è richiesta:

  • se nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” si è verificata esclusivamente una variazione dei dati indicati nei punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33;
  • per le variazioni intervenute nelle sezioni “Dati relativi all’ente” e “Rappresentante legale” in quanto le stesse sono già state comunicate all’Agenzia mediante il modello AA5/6 o AA7/10.

Si rammenta che l’omesso o tardivo invio della comunicazione è sanabile con la c.d. remissione in bonis.