Ai fini del riconoscimento dell’Assegno Nucleo Familiare (ANF), la domanda va presentata, per ogni anno e decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a fine giugno dell’anno successivo.

I redditi da considerare si riferiscono all’anno solare precedente a quello della richiesta dell’ANF (es. per le domande di ANF dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, occorre indicare sui redditi prodotti nell’anno d’imposta 2017), va inoltre considerato, ai fini del riconoscimento, che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

La domanda, fino al 31/03/2019, viene presentata in forma cartacea con il Modello ANF/DIP Cod. SR16.

Dal 1° aprile 2019, cambiano le modalità di richiesta per ottenere gli Assegni per il nucleo familiare, familiare. Infatti, da tale data non è più possibile consegnare il modello cartaceo al proprio datore di lavoro per ricevere l’importo mensile in busta paga.

La nuova procedura prevede l’obbligo di presentare la domanda direttamente all’INPS, solo ed esclusivamente in modalità telematica, mediante uno dei seguenti canali:
WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In merito alla gestione delle domande di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, le stesse continueranno ad essere presentate al datore di lavoro con il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16) come attualmente previsto.