Nel CDM del 28/06/2018 è stato approvato il testo definitivo del Decreto Legge con cui si rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.
L’emissione della fattura elettronica rimane quindi una semplice facoltà.
Confermate le misure che obbligano all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per l’acquisto di carburante.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2018 relativamente all’acquisto di carburanti:
- la detrazione dell’Iva
è subordinata al pagamento effettuato con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari abilitati e tramite altro mezzo ritenuto idoneo; peraltro ciò è esteso a qualsiasi autoveicolo inclusi i mezzi speciali ed anche ad altre tipologie di spesa: lubrificanti, noleggi/leasing, manutenzioni, pedaggi, ecc.
- la deducibilità delle spese
di qualsiasi autovettura (incluse quelle esclusivamente strumentali nell’attività propria, taxi ed auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti), sono esclusi i mezzi speciali, sarà ammessa solo se pagate tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari abilitati.
Mezzi di pagamento ammessi
Sono valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità:
- carte di credito
- bancomat
- carte prepagate
- assegni, bancari e postali, circolari e non
- pagamenti elettronici, tra cui principalmente:
bonifico bancario o postale
addebito diretto (es: i pagamenti preautorizzati o Rid)
bollettino postale
vaglia postali e cambiari
altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in C/C.