La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017), ha previsto l’assegno di natalità anche ai figli nati o adottati nel corso dell’anno 2018, differenziandosi dal vecchio bonus per la durata, infatti, è limitata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (precedentemente la durata era di tre anni).
Per ottenere l’assegno va presentata, da parte del genitore anche affidatario, apposita domanda telematica all’INPS entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. La prestazione decorre dal giorno di nascita o di ingresso.
Se la presentazione della domanda avviene oltre i 90 giorni, non si decade dal diritto, ma l’assegno decorre dal mese di presentazione.
Per l’ottenimento dell’assegno è richiesta: la residenza in Italia, la convivenza con il minore, la cittadinanza italiana o comunitaria, per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno ed il possesso di un ISEE da parte del nucleo familiare del genitore richiedente non superiore a euro 25.000, (non può essere utilizzata una DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia, anche se ancora in corso di validità).
L’importo dell’assegno, erogabile in dodici rate mensili è pari a:
- euro 960, se l’ISEE non è superiore a 25.000 euro annui;
- euro 1.920, se l’ISEE non è superiore a 7.000 euro annui.
Viene pagato direttamente al richiedente secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato ect.) stabilite dal modello SR163, denominato Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, da allegare alla domanda.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore.