A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
E’ stato poi introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007, nel quale si prevede che:
“per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.