Negli ultimi anni, le criptoattività e le criptovalute hanno acquisito un ruolo sempre più rilevante nel panorama economico-finanziario. Con l’incremento dell’interesse degli investitori verso questi strumenti digitali, è diventata cruciale la definizione di un quadro normativo chiaro e preciso per la loro tassazione. Vediamo insieme come è cambiata la normativa fiscale riguardante le criptoattività con l’introduzione della Legge di Bilancio 2023 e le successive circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Normativa Ante Legge di Bilancio 2023

Prima dell’introduzione della Legge di Bilancio 2023, la tassazione delle criptoattività era regolata principalmente dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 72/E del 2016. In particolare, si sottolineava che:

Le criptovalute dovevano essere considerate alla stregua delle valute estere.

Le plusvalenze derivanti da operazioni su criptovalute erano soggette a tassazione nel quadro RL del Modello Redditi (assumendo quindi la natura di “redditi diversi”) solo se derivanti da operazioni speculative; le cessioni a “termine” di tali attività rilevavano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a “pronti” generalmente, non davano origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, a meno che la valuta ceduta derivasse da prelievi da wallet per i quali la giacenza media avesse superato un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. In tale ultimo caso il prelievo dai wallet veniva equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

La detenzione di criptoattività da parte delle persone fisiche detenute attraverso wallet o conti digitali comportava comunque obblighi di dichiarazione nel quadro RW del Modello Redditi ai fini del monitoraggio fiscale, a prescindere dal valore dei cripto-asset detenuti.

Tale quadro normativo è rimasto applicabile fino al 31/12/2022.

Novità Introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha apportato significative modifiche al regime fiscale delle criptoattività, al fine di fornire maggiore chiarezza e certezza normativa. Le principali novità riguardano:

1. Definizione di Criptoattività:

• Viene introdotta una definizione più ampia e precisa di criptoattività, includendo non solo le criptovalute, ma anche token e altri strumenti digitali basati su blockchain.

2. Regime Fiscale delle Plusvalenze:

• Le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptoattività vengono inquadrate come “plusvalenze di natura finanziaria” (da indicare nel quadro RT del Modello Redditi) e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%, analogamente a quanto avviene per altri redditi di natura finanziaria. Le operazioni che possono determinare la generazione di plus o minusvalenze sono:

o Cessione a ”pronti”, rimborso o permuta di criptoattività aventi diverse caratteristiche e funzioni;

o Cessione a titolo oneroso (liquidazione criptoattività in valuta FIAT);

o Attività di “staking”;

o Cessione a “termine” di criptoattività che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;

o Cessione di NFT (non fungible token) già emessi.

• È previsto un regime di esenzione per le plusvalenze e minusvalenze fino a 2.000 euro annui. Le minusvalenze sono riportabili nei periodi d’imposta successivi (ma non oltre il quarto) a scomputo delle plusvalenze generate della stessa natura.

3. Obblighi di Dichiarazione:

• La detenzione di criptoattività deve essere dichiarata nel quadro RW del Modello Redditi indipendentemente dal valore dei wallet o conti. L’esonero dalla compilazione del quadro RW sussiste unicamente nel caso in cui l’intermediario presso cui siano detenute le criptoattività sia residente in Italia e funga da sostituto d’imposta, applicando sia l’imposta di bollo che l’imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze realizzate.

4. Imposta di Bollo e imposta sul valore delle Criptoattività:

• È stato introdotto un obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sulle criptoattività detenute presso intermediari finanziari che abbiano un rappresentante fiscale in Italia. L’aliquota è pari al 2 per mille del valore delle criptoattività detenute alla fine dell’anno solare e viene direttamente applicata e liquidata dall’intermediario stesso. Nel caso in cui il contribuente detenga le proprie criptoattività presso intermediari non identificanti fiscalmente in Italia o le detenga personalmente (ad esempio tramite wallet hardware), sarà soggetto al pagamento dell’”imposta sul valore delle criptoattività” pari sempre al 2 per mille del valore dei propri cripto-asset risultante alla fine dell’anno, ma tale imposta dovrà essere calcolata e liquidata dal contribuente stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Circolare n. 30/E del 27 Ottobre 2023

La circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla tassazione delle criptoattività:

Ha ribadito che non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una criptovaluta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) né in generale lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce invece fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l’acquisto di un NFT con una criptovaluta.

Ha chiarito che in caso di cessione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle criptoattività al momento della cessione e il costo o valore di acquisto. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è assunto pari a zero.

Ha fornito indicazioni sulle modalità di determinazione dell’imposta sul valore delle criptoattività, determinando quale base imponibile il valore delle stesse al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la criptoatttività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma o sito specializzato nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse; in assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle criptoattività. L’imposta dovuta deve essere calcolata in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso nel caso in cui siano cointestate, e non è dovuta se l’importo è inferiore a euro 12.

Circolare n. 12/E del 31 Maggio 2024

Con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato alcuni aspetti operativi:

Nel quadro RW è possibile effettuare un monitoraggio cumulativo delle cripto possedute, compilando un rigo per ogni portafoglio, conto digitale o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente

In riferimento al valore da dichiarare ai fini dell’imposta sul valore delle criptoattività, lo stesso non è oggetto di visto di conformità, ma continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente; viene inoltre esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano auto-attestati.

Conclusioni

L’evoluzione normativa e interpretativa in materia di criptoattività testimonia l’attenzione crescente del legislatore e dell’amministrazione finanziaria verso questo nuovo settore. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e le successive circolari dell’Agenzia delle Entrate mirano a creare un quadro fiscale più chiaro e coerente, riducendo le incertezze per gli investitori, anche se ad oggi rimangono alcuni interrogativi e “zone d’ombra” da chiarire.