La SINTESI del “DECRETO CRESCITA” (D.L. n. 34/2014) CONVERTITO in LEGGE
- SUPERAMMORTAMENTO: Viene reintrodotto il superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019;
- MINI-IRES – ALIQUOTA RIDOTTA sugli UTILI REINVESTITI: Viene soppressa la mini-Ires, introdotta dall‘art. 1, commi da 28 a 34, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Contestualmente si prevede l’introduzione di un’agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda. In particolare, è prevista un’aliquota ridotta sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla loro destinazione specifica, pari:
- al 22,5 per cento per l’anno d’imposta 2019;
- al 21,5 per cento per il 2020;
- al 21 per cento per il 2021;
- al 20,5 per cento per il 2022;
- al 20 per cento per i periodi d’imposta successivi (cioè dal 2023, a regime).
- DEDUCIBILITÀ IMU: Previsto l’incremento della deducibilità dell’Imu dovuta sui beni strumentali, dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Tale percentuale era già stata aumentata al 40 per cento dall’art. 1, comma 12, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
- CEDOLARE SECCA – PROROGA: Addio alle sanzioni previste in caso di omessa comunicazione della proroga del regime di cedolare secca.
- DICHIARAZIONI REDDITI ed IRAP – DISTRIBUZIONE CARTACEA: Prevista la soppressione della distribuzione gratuita dei modelli cartacei relativi alle dichiarazioni dei redditi ed Irap delle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili.
- IMU e TASI – DICHIARAZIONE: Il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- IMMOBILI in COMODATO d’USO: Vengono soppressi gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
- REDDITI FONDIARI: Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è possibile usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto. Occorre peraltro dimostrare di aver notificato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
- PATENT BOX: Si prevede la possibilità di accedere al Patent Box mediante la determinazione diretta del beneficio. La norma dispone inoltre che in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applichi qualora – nel corso della verifica – il contribuente consegni al Fisco la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
- CONTROLLI FORMALI – DOCUMENTAZIONE: Divieto per l’Ufficio di chiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.
- DICHIARAZIONI dei REDDITI – TERMINI: Slittano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap (art. 2, D.P.R. n. 322/1998). In particolare Persone fisiche e società di persone presenteranno entro il 30/11 dell’anno successivo a quello d’imposta; soggetti Ires entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’anno successivo a quello d’imposta.
- OMESSA TRASMISSIONE di DICHIARAZIONI e COMUNICAZIONI: Per i soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere, costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione.
- DELEGA UNICA: La norma prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest’ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
- F24: Il modello F24 potrà essere utilizzato anche per il versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche.
- ISA: I contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) non sono tenuti a dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri della dichiarazione dei redditi.
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA: A decorrere dal 1° gennaio 2020, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (e non più fino al 31 agosto). Inoltre, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
- SEMPLIFICAZIONE degli ATTI e della MODULISTICA: si dispone che l’Amministrazione finanziaria assuma iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità.
- CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: Introdotto in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di avviare – attraverso la notifica di un invito a comparire – un contraddittorio con il contribuente finalizzato alla definizione in via amministrativa della pretesa tributaria, prima dell’emissione di un avviso di accertamento
- AGENZIA delle ENTRATERISCOSSIONE – DIFESA in GIUDIZIO: Fatta eccezione per le controversie riservate su base convenzionale alla difesa dell’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.
- RAVVEDIMENTO OPEROSO: Vengono introdotte alcune novità in materia di ravvedimento operoso, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
- CREDITO d’IMPOSTA R&S: L’ultima versione del provvedimento non contiene più queste disposizioni:
- il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, si applicherà un’unica percentuale del 25 per cento (in luogo del regime attuale, che prevede due percentuali a seconda della tipologia di investimento, pari al 25 e al 50 per cento);
- si applicherà una nuova media di riferimento (triennio 2016-2018 anziché 2012-2014).
- “RIENTRO dei CERVELLI”: Sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa ai cosiddetti “impatriati” (art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) e al regime sul “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).
- PENSIONATI ESTERI – FLAT TAX: Viene modificato il regime fiscale opzionale e quindi si espungono i redditi percepiti da fonte estera, passa da 5 a 9 periodi di imposta il periodo di validità dell’opzione e si prevede la possibilità di mantenere valida l’opzione anche in caso di versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.
- PROGETTI di INNOVAZIONE SOCIALE: Per il 2019 sono esenti da imposizione fiscale le somme, configurate quali “contributi in natura”, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha erogato e deve tuttora erogare nell’ambito della gestione dell’Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, “Progetti di innovazione sociale”
- REGIME FORFETARIO: I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (nonché sui redditi ad essi assimilati).
- ERRATA APPLICAZIONE dell’IVA: Per effetto delle nuove norme, la sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione – salvo frode fiscale – si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018.
- REGIME FORFETARIO – OBBLIGHI INFORMATIVI: Gli obblighi informativi posti a carico dei soggetti che intendono accedere al regime forfetario, non comprendono dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, oppure che siano da comunicare o dichiarare al Fisco entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- EDILIZIA: Fino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che – entro i successivi 10 anni – provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi edifici, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nonché alla loro alienazione, l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
- TASI – ESENZIONI: Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- SISMA-BONUS: Una norma del decreto estende – nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico “2” e “3” – le agevolazioni previste dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.
- STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI: Introdotto un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap dei maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali relative agli strumenti finanziari diversi da azioni e titoli similari.
- BONUS ENERGIA e RISCHIO SISIMICO: I contribuenti che hanno sostenuto spese per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
- VEICOLI – INCENTIVI: Viene esteso l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza.
- AGGREGAZIONI di IMPRESE: in deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, viene disposto il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede delle citate operazioni di aggregazione aziendale.
- REGIME di “REALIZZO CONTROLLATO”: L’applicazione del regime di “realizzo controllato”, previsto in caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, viene estesa – in determinate circostanze – alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo.
- SAN MARINO – FATTURAZIONE ELETTRONICA: L’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche ai rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica di San Marino (in materia si rinvia al D.M. 24 dicembre 1993). Vengono pertanto semplificati gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili in territorio italiano.
- LUCI VOTIVE – IVA: Dal 1° gennaio 2019, tra le attività qualificate come “commercio al minuto” ai fini Iva vi sono anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
- EMISSIONE della FATTURA – TERMINI: A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura dev’essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
- COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: La comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il quarto trimestre può essere effettuata insieme con la dichiarazione annuale Iva, che in tal caso dev’essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
- TRASMISSIONE TELEMATICA dei CORRISPETTIVI: La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata entro 12 giorni dall’operazione.
- VERSAMENTI – TERMINI: Vengono prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
- CREDITO IVA TRIMESTRALE – CESSIONE: Con una norma introdotta in sede di conversione, si prevede la possibilità di cedere il credito Iva anche trimestrale.
- DICHIARAZIONI di INTENTO: A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019, l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva deve risultare da una dichiarazione (redatta in conformità ad un apposito modello), trasmessa in via telematica all’Agenzia medesima.
- CONTABILITÀ in FORMA MECCANIZZATA: Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri Iva (art. 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994).
- FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA di BOLLO: L’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, potrà verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, in funzione della natura e dell’importo delle operazioni indicate nelle fatture.
- PIATTAFORME DIGITALI: Il soggetto passivo che facilita, attraverso un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite (che potrà essere indicato in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita).
- VENDITA di ALCOLICI – DENUNCIA: Viene reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.
- DIRITTI DOGANALI – PAGAMENTO: Prevista la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici
- LOCAZIONI BREVI – INTERMEDIARI – RESPONSABILITÀ SOLIDALE: Gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
- LOCAZIONI BREVI – BANCA DATI: I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare tale codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.
- TRIBUTI LOCALI – ROTTAMAZIONE: Gli enti territoriali possono prevedere la definizione agevolata (con l’esclusione delle sanzioni) delle proprie entrate, anche tributarie, la norma, in particolare, si applica a regioni, province città metropolitane e comuni.
- DISTRIBUTORI di CARBURANTE: Il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti dall’art. 1, comma 924, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse.
- ROTTAMAZIONE-TER e SALDO e STRALCIO – RIAPERTURA dei TERMINI: Vengono riaperti al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
- alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
- al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (tale misura fu introdotta dalla legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
- SOCIETÀ AGRICOLE – IMU: Le società agricole sono equiparate agli imprenditori agricoli a titolo principale (Iap) e ai coltivatori diretti, al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini Imu.
- NUOVA SABATINI” : Cambiano le modalità operative di funzionamento della “Nuova Sabatini”.
- PMI – CAPITALIZZAZIONE Previsti contributi alle Pmi costituite in forma societaria che avviano processi di ricapitalizzazione da parte dei soci. A tal fine il provvedimento adotta lo schema già utilizzato per la “Nuova Sabatini”.
- ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI e di SERVIZI – INCENTIVI: Viene introdotta – con effetto dal 1° gennaio 2020 – un’agevolazione finalizzata a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Si tratta di un contributo riconosciuto in misura pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno, da corrispondersi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.
- FONDI di INVESTIMENTO EUROPEI a LUNGO TERMINE: Si prevede che non siano soggetti ad imposizione i redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lettera g), del Tuir, e i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo Testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (Eltif) di cui all’art. 1, comma 1, lettera m-octies.1), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: lo prevede un emendamento al Decreto “Crescita”, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera
- PMI – FIERE INTERNAZIONALI – CREDITO d’IMPOSTA: Riconosciuto alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60mila euro.