È nostra cura metterLa al corrente, che, dal 1° gennaio 2018, il DdL Bilancio 2018 introduce una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, effettuate a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 di giovani di età pari o inferiore a 34 anni e 364 giorni (35 anni non compiuti);
  • dal 1° gennaio 2019 di giovani di età pari o inferiore a 29 anni e 364 giorni (30 anni non compiuti).

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’incentivo è rivolto in favore dei datori di lavoro del settore privato. Dall’ambito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti.

L’esonero, riconosciuto su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi, è del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il limite massimo di importo è pari a 3.000 euro su base annua (per un totale di 9.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile (euro 250). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

È bene specificare, inoltre, che l’agevolazione rimane “in capo” al lavoratore; nel senso che laddove il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Altro requisito da rispettare riguardo l’obbligo per i datori di lavoro di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Oltre ai rapporti a tempo indeterminato, l’esonero contributivo trova applicazione per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all’eventuale fase (successiva all’apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest’ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione. In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi.

L’esonero si applica altresì nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

L’esonero non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.