| SOGGETTI INTERESSATI | Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2025 ovvero entro il 31 marzo 2025 coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25- ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. |
| ADEMPIMENTO | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (o entro il primo giorno feriale successivo, se il termine coincide con il sabato o con un giorno festivo), da parte dei sostituti d’imposta, delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi da consegnare ai percipienti entro il 16 marzo.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025. |
| MODALITÀ OPERATIVE | La comunicazione può essere trasmessa direttamente o tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e ss.mm.ii.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. |
