SOGGETTI INTERESSATI Soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno 2023
ADEMPIMENTO Pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno.

N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

COME SI VERSA Il pagamento viene eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
CODICI TRIBUTO 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014

2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI

2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI