SOGGETTI INTERESSATI | Versamento dell’IVA dovuta per il III trimestre (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, DPR 633/1972). |
Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
· distributori di carburanti · autotrasportatori di merci conto terzi · esercenti attività di servizi al pubblico · esercenti arti e professioni sanitarie. I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. |
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ADEMPIMENTO | Liquidazione e versamento IVA trimestrale – 3° trimestre |
COME SI EFFETTUA | Mediante modello F24 con modalità telematiche |
CODICI TRIBUTO | · 6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre |