Adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Scambi intracomunitari – Autofatture

Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario o committente delle prestazioni di servizi intracomunitari, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il mese seguente, in Modello Redditiesemplare, la relativa fattura con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza.

Scheda carburanti – Rilevazione dei chilometri

Ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 l’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro previsto dall’ articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’ apposito dispositivo esistente nel veicolo.

Si ricorda che i professionisti sono escludi da tale adempimento.

Agenzie di viaggio e turismo

Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici, deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

Fattura integrativa

La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di servizi intracomunitari, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

Schede carburanti

La scheda deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione.

Il periodo di riferimento della scheda carburante può essere mensile oppure trimestrale L’utilizzo di una scheda mensile o trimestrale non è da intendersi comunque correlato al periodo di liquidazione dell’IVA adottato dal contribuente, per cui, ad esempio, contribuenti trimestrali potrebbero tenere schede con periodicità mensile.

Le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura. La scheda carburante costituisce una deroga al principio generale contenuto nel primo comma dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante I.V.A.