Entro lo scorso 30 aprile dovevano essere presentate le domande per aderire alla c.d. “rottamazione ter” e alla “rottamazione saldo e stralcio”. Ora a seguito della presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate/Riscossione risponderà entro il:
– 30 giugno in caso di “rottamazione ter”;
– 31 ottobre in caso di “rottamazione saldo e stralcio”.
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate/Riscossione comunicherà :
- l’esito della richiesta,
- l’indicazione dell’ammontare complessivo dovuto,
- l’importo e le scadenze di ogni rata con i relativi bollettini di pagamento.
ROTTAMAZIONE TER
Per la rottamazione – ter è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:
- di accoglimento della domanda contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018,
- la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto:
- in un’unica soluzione con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019,
- oppure con un piano di dilazione
- fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo;
- fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise: – le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019; – le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
SALDO E STRALCIO
Per la rottamazione “saldo e stralcio è previsto che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente
- l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti;
- l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30
novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 30/11/2019: 35% del debito totale
- 31/03/2020: 20% del debito totale
- 31/07/2020: 15% del debito totale
- 31/03/2021: 15% del debito totale
- 31/07/2021: 15% del debito totale
MANCATO ACCOGLIMENTO DEL SALDO E STRALCIO
In caso di mancato accoglimento l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- o in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi.
- in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.